Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Premessa
La Banca d’Italia (di seguito anche l’“Autorità”) con il Provvedimento del 24 marzo 2020 ha emanato le nuove “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (di seguito le “Disposizioni”).
Ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni, i destinatari[1], tra cui le SGR, le SICAF e le SICAV, sono tenuti ad adeguarsi alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.
- Novità e chiarimenti di interesse per il settore del risparmio gestito
Tipo Cliente |
Impatto |
Novità e chiarimenti di interesse |
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SGR - SICAF auto-gestita - SICAF etero-gestite |
Archivio Unico Informatico (A.U.I.) |
Novità di carattere generale
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Art. 3 delle Disposizioni: “Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio” La Banca d’Italia all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni ha chiarito che i destinatari sono tenuti a conservare ai fini antiriciclaggio:
Ne discende che, in caso di operazioni non soggette ad adeguata verifica, i destinatari sono comunque tenuti a un obbligo di conservazione, limitato alle sole informazioni relative all’operazione (es., la data di effettuazione; l’importo; il segno monetario, la causale dell’operazione[3]); non sono invece ricomprese tutte le informazioni ordinariamente raccolte nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In ogni caso, ove alcune di queste informazioni (in particolare i dati che identificano in modo univoco il titolare effettivo e il settore di attività economica del cliente) siano state acquisite su iniziativa del destinatario, questi sarà tenuto anche a conservarle.” |
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Art. 4 delle Disposizioni: “Modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni” La Banca d’Italia all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni ha chiarito che “i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nell’ambito della gestione di portafogli e della gestione collettiva del risparmio non vanno conservati né messi a disposizione”. |
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Art. 5 delle Disposizioni: “Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità” La Banca d’Italia all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni ha precisato che “l’obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni con le modalità le previste dall’articolo 6 si applichi a tutti i rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nell’attività istituzionale dei destinatari[4]”. |
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Art. 6 delle Disposizioni “Modalità per rendere disponibili i dati e informazioni” La Banca d’Italia all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni ha precisato che:
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Articolo 8 (Esenzioni) La Banca d’Italia all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni ha precisato che i destinatari sono liberi di: “scegliere autonomamente di non applicare le esenzioni nel caso in cui questo risultasse per loro oneroso. La scelta da parte dei destinatari di avvalersi o meno delle esenzioni deve comunque avere carattere di stabilità e va indicata nel documento di policy antiriciclaggio” |
[1] Cfr. art. 1 delle Disposizioni.
[2] i.e.: i) estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli standard tecnici indicati all’allegato n. 1; ii) archivi standardizzati conformi all’allegato n. 2
[3] Come chiarito dall’Autorità all’interno del resoconto della consultazione sulle Disposizioni, in merito alla causale dell’operazione, l’obbligo di utilizzare la causale analitica di cui all’allegato 3 vale solo per l’adempimento dell’obbligo di rendere disponibile alle autorità il dato relativo alla “causale che codifica la tipologia dell’operazione”, non anche ai fini della mera conservazione.
[4] i.e. attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica. Inoltre, è stato precisato che nella misura in cui le attività che vengono svolte dai gestori in vista dell’istituzione di fondi di private equity (es. due diligence, attività di consulenza strategica) non rientrino nell’attività istituzionale del gestore, i destinatari non sono tenuti a rendere disponibili alle autorità le relative informazioni.
A cura di Comply Consulting
Comply Consulting, mediante la redazione di Procedure e Policy aziendali, fornisce agli Operatori del risparmio gestito ed in particolare delle SGR e SICAF attive nei settori del Private Equity, Venture Capital e Immobiliare, tutti gli strumenti necessari per essere allineati alle richieste dei Regulators, delle Autorità di Vigilanza e alle best practices di settore. Per maggiori informazioni è possibile contattarci al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.